Gas ed elettricità: guida pratica sulla liberalizzazione dei servizi

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lampadina

Con la liberalizazione del mercato dell'energia e del gas ci sono importanti novità. E non sempre i consumatori ne sono al corrente.
Adiconsum e CSL hanno redatto una guida pratica per aiutare i consumatori ad orientarsi tra nuove offerte e diritti.
L’attività di vendita di energia elettrica e gas è libera. La tutela dei consumatori è garantita dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas che detta le regole a cui le Società di vendita devono attenersi e può sanzionarle qualora non rispettino le norme vigenti e gli standard minimi di qualità commerciale (tempestività nel fornire le prestazioni ai clienti, tempi per un nuovo allaccio, puntualità negli appuntamenti, tempi massimi di risposta ai reclami ed alle rettifi che delle bollette, ecc.). Anche la qualità tecnica del servizio (interruzioni, riparazione del contatore, sbalzi di tensione, guasti, fughe di gas, ecc.) resterà la stessa, perché riguarda il funzionamento della rete di distribuzione che continua ad essere gestita dalla Società locale di distribuzione. Anche se si cambia fornitore la Società locale di distribuzione non cambia. Essa continua ad essere responsabile della riparazione dei guasti e di tutti i lavori sulla rete o sugli impianti richiesti dal cliente (es. spostare il contatore).

Anche i numeri di telefono per l’emergenza guasti per l’energia elettrica e quello di pronto intervento per il gas naturale non cambiano. Il contatore rimane lo stesso anche per le famiglie che passano al mercato libero. La lettura del contatore continua ad essere eseguita dalla Società locale di distribuzione. Quando si cambia venditore viene registrata l’ultima lettura del contatore: questa serve al vecchio fornitore per emettere l’ultima bolletta di chiusura del rapporto contrattuale ed al nuovo come punto di partenza per conteggiare i consumi ed emettere le proprie bollette. Le famiglie hanno diritto ad avere almeno un tentativo di lettura all’anno. Il cliente ha comunque la possibilità di comunicare la lettura del suo contatore con il servizio di autolettura e avere così sempre aderenza fra quanto fatturato e i propri consumi reali. Stessa cosa si ottiene, per quanto riguarda l’energia elettrica, nel caso sia già stata attivata le telelettura tramite i contatori elettronici. È possibile modifi care le scelte fatte dando un preavviso di 30 giorni: se ci accorgiamo di aver fatto una scelta sbagliata, si può disdire il contratto in ogni momento.

Scarica la guida dal sito Adiconsum
Energia Elettrica e Gas Tutto (o quasi) sulla liberalizzazione del mercato e sul risparmio energetico Manuale pratico

 

 

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